Ordinanza 2373 MISURE PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018-2019

Pubblicata il 25/10/2018

Ordinanza n. 2373 del 24-10-2018
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ANNO 2018-2019
IL SINDACO
Visto il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 20/09/2018 ai
sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, tenutasi
presso la Città Metropolitana di Venezia, riguardante l'individuazione delle
misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
nell'autunno-inverno 2018-2019 ;
Preso atto che il Comune di Ceggia rientra nell'ambito di applicazione delle
misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino
Padano”;
Tenuto conto di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in
linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo
Tecnico Zonale della Città metropolitana, definisce un pacchetto di misure
temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il
contrasto all'inquinamento locale da PM 10, limitate a provvedimenti di
regolazione nell'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e di divieto di combustione all'aperto, come di seguito riportato:
LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:
17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, • artigianali e
assimilabili ;
•19° C ( + 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
•riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del
D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per
quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi"
per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili
liquidi o solidi;
•divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali a 1 stella
(DGRV n. 1908/2016).
Ulteriori limitazioni:
-dal 1° ottobre 2018 è vietata l’installazione di generatori calore a biomasse
inferiori o uguali a 2 stelle (DGRV n. 1908/2016);
-dal 31 dicembre 2019 sarà vietata l’installazione di generatori calore a
biomasse inferiori o uguali a 3 stelle (DGRV n. 1908/2016).
DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO:
il divieto di combustione all’aperto di piccoli cumuli di residui vegetali (c.d.
abbrucciamento), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità
di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali)
e di cantiere, ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo
152/2006;
Visti:
il D.Lgs 152/2006;
il D.P.R. 74/2013 e smi;
il D.M. Sanità 5 Settembre 1994
COMUNE DI CEGGIA
SINDACO n. 2373 del 24-10-2018 - pag. 1 - COMUNE DI CEGGIA
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione
di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e
nazionali ;
ORDINA
A tutta la cittadinanza di applicare, dal giorno di pubblicazione del presente
provvedimento e fino al 31 marzo 2019, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli
impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale:
Riduzione della temperatura ambiente (intesa come 1. media ponderata
delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di
ciascuna unità immobiliare) a:
17° C ( + 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili;
19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici.
2. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del
D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per
quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi"
per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili
liquidi o solidi;
3. Divieto utilizzo generator icalore a biomasse inferiori o uguali a 1
stella (DGRV n. 1908/2016.
Si fa presente, inoltre, quanto segue:
- dal 1° ottobre 2018 è vietata l’installazione di generatori calore a
biomasse inferiori o uguali a 2 stelle (DGRV n. 1908/2016);
- dal 31 dicembre 2019 sarà vietata l’installazione di generatori calore a
biomasse inferiori o uguali a 3 stelle (DGRV n. 1908/2016).
4.Divieto di combustione all'aperto, di piccoli cumuli di residui vegetali
(c.d. abbrucciamento), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le
necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie
vegetali) e di cantiere, ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto
legislativo 152/2006, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania (nei
giorni 5 e 6 gennaio 2019).
AVVISA
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni
della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da
€ 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da
applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
DISPONE
Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente
ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano,
per quanto di propria competenza, il Comando di Polizia Locale,
il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n.4 Veneto Orientale, nonché
ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
SINDACO n. 2373 del 24-10-2018 - pag. 2 - COMUNE DI CEGGIA
Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti
interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet
del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di
garantirne la tempestiva divulgazione.
Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia
Locale, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia, alla ULSS
n.4 Veneto Orientale, alla Prefettura di Venezia, alla Stazione dei
Carabinieri di San Donà di Piave ed alla Città Metropolitana di Venezia.
La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e
fino al 31.03.2019, salvo revoca.
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti
all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o
in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla pubblicazione all'albo.

il SINDACO
Marin Mirko
 

Allegati

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Allegato ordinanza n. 2373 del 24_10_2018.pdf 349.59 KB


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