ORDINANZA del 12-10-2020 MISURE CONTENIMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE 2020 -2021

Pubblicata il 14/10/2020

ORDINANZA N. 2521
del 12-10-2020
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO STAGIONE 2020 -2021
IL SINDACO
Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città
Metropolitana di Venezia nella seduta del 24 giugno 2020 nel corso del quale è stato
preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto e del Tavolo Tecnico Zonale
del 25 settembre 2020;
Preso atto che il Comune di Ceggia rientra nell'ambito di applicazione di alcune
delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino
Padano”;
Che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale
dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con sospensione dal 19 al 26 dicembre
compresi, valida per tutti i livelli di allerta, mentre dal 27 al 31 dicembre le
limitazioni torneranno ad operare solo se dovesse scattare il livello di allerta
rosso, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo
trimestre della stagione termica 2020-2021;
Tenuto conto di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in linea con
quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città
metropolitana, definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il
miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM 10,
limitate a provvedimenti di regolazione nell'utilizzo degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e di divieto di combustione all'aperto, come di seguito
riportato:
a) LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:
• 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali ,artigianali e
assimilabili;
• 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
Ordinanza N.R.G. 2521 del 12-10-2020 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato
è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione
COMUNE DI CEGGIA
• riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da
attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio
degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi" per il riscaldamento quali stufe,
caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
• divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa
aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva
inferiore a “3 stelle” (DGRV n. 1908/2016).
b) divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai
sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006;
c) ULTERIORI LIMITAZIONI:
• obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai
capolinea, dei veicoli mer-ci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza
dei passaggi a livello e dei sottopassi rego-lamentati con semaforo, dei treni diesel in
fase di sosta;
Visti:
il D.Lgs 152/2006;
il D.P.R. 74/2013 e smi;
il D.M. Sanità 5 Settembre 1994
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili
ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali ;
ORDINA
A tutta la cittadinanza di applicare, dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e
fino al 31 dicembre 2020, con sospensione dal 19 al 26 dicembre compresi, valida per
tutti i livelli di allerta, mentre dal 27 al 31 dicembre le limitazioni torneranno ad operare
solo se dovesse scattare il livello di allerta rosso, in attesa di ulteriori comunicazioni da
parte del CIS riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021, le
seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione
invernale e di divieto di combustione all'aperto:
a) LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:
• 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali ,artigianali e
assimilabili;
• 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
• riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da
attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio
degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi" per il riscaldamento quali stufe,
caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
• divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa
aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva
inferiore a “3 stelle” (DGRV n. 1908/2016).
b) divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ai
sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006;
c) ULTERIORI LIMITAZIONI:
• obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai
capolinea, dei veicoli mer-ci nelle fasi di carico/scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza
dei passaggi a livello e dei sottopassi rego-lamentati con semaforo, dei treni diesel in
Ordinanza N.R.G. 2521 del 12-10-2020 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato
è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione
COMUNE DI CEGGIA
Il SINDACO
fase di sosta;
AVVISA
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente
ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai
sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L.
689/1981.
DISPONE
Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza,
all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di
propria competenza, il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di
Prevenzione della ULSS n.4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente o
ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed anche
attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva
divulgazione.
Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale, Regione
Veneto, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana
di Venezia, all’ ULSS n. 4 Veneto Orientale, alla Prefettura di Venezia, alla
Stazione dei Carabinieri di San Donà di Piave.
La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al
31.12.2020, salvo revoca.
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo
Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o in via alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione
all'albo.
Composizione del documento:
Atto dispositivo  principale
 Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme
collegate,)
F.to Marin Mirko
Ordinanza N.R.G. 2521 del 12-10-2020 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato
è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione
COMUNE DI CEGGIA
Certificato di
pubblicazione
ORDINANZA N. 2521 del 12-10-2020
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO STAGIONE 2020 -2021
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 27-10-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio
415.
COMUNE DI CEGGIA li 12-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
Ordinanza N.R.G. 2521 del 12-10-2020 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato
è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

Allegati

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Allegato ORDINANZA_Num_2521_Atto copia conforme.PDF 209.29 KB


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