Logo Comune
 
 

ORDINANZA N. 1720 DEL 09/08/2010

MODIFICA ORDINANZA N. 1577 DEL 14/05/2009 RIGUARDANTE IL DIVIETO PERMANENTE DI CAMPEGGIO DI ROULOTTES, CAMPERS, CARAVANS E SIMILARI NONCHE’ IL PERNOTTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.

 


TESTO Ordinanza:



COMUNE DI CEGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA
Secondo Settore: Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità
                                                    
ORDINANZA N. 1720 DEL 09/08/2010

MODIFICA ORDINANZA N. 1577 DEL 14/05/2009 RIGUARDANTE IL DIVIETO PERMANENTE DI CAMPEGGIO DI ROULOTTES, CAMPERS, CARAVANS E SIMILARI NONCHE’ IL PERNOTTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO


IL SINDACO

Tenuto conto che la Prefettura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo, con nota del 09 Luglio 2008 e con comunicazione prot. 678/2008 del 23 marzo 2009 pervenuta a questa P.A. in data 27 marzo 2009 con protocollo 3359, richiama l’attenzione ad uniformarsi alla circolare n. 277 del 15 gennaio 2008 del Ministero dei Trasporti in quanto il divieto permanete di sosta finalizzato al campeggio delle autocaravan, come da ordinanza n. 1478 del 22 aprile 2008 del Comune di Ceggia, è indeterminato nei presupposti legislativi e nel dispositivo
 
Considerato che nell’ambito del territorio del comune di Ceggia non vi sono aree attrezzate e predisposte per consentire il campeggio a mezzo di roulottes, autocaravans, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati o trasformati per il pernottamento o a fini abitativi, tende e similari;

Constatato che frequentemente si verificano insediamenti che effettuano attività di campeggio nell’ambito del territorio comunale;

Accertato che la condotta e la permanenza di questi insediamenti ha determinato precarie condizioni igienico sanitarie dovute ai rifiuti maleodoranti che vengono abbandonati e più in generale alla mancanza di rispetto delle più elementari norme di igiene;

Visto che tali aree sono sprovviste di servizi igienici e che pertanto i campeggiatori si servono delle aree circostanti per i loro bisogni anche fisiologici;

Considerato che il frequente stazionamento di carovane per i motivi sopra citati può causare seri pericoli alla salute pubblica non solo per coloro che vi sostano ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino a tali zone;

Tenuto conto che l’occupazione abusiva degli spazi può sfuggire a qualsiasi controllo dell’Autorità Comunale, nella sua veste di autorità locale di Pubblica Sicurezza e Sanitaria;

Preso atto delle numerose lagnanze dei cittadini e dei proprietari d’unità produttive, fabbriche e residenti di questo comune interessati dalla sosta non autorizzata;

Considerato che fino ad ora le informali richieste di allontanamento immediato e spontaneo fatte dal personale della Polizia Locale sono risultate vane;

Visto l’artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l’art. 32 della legge 833/1978;

Vista la L.R.V. 22 dicembre 1989 n. 54 art. 3 comma 8;

Visti l’artt. 6, 7, da 35 a 45, 157’ 185 e da 194 a 209 del vigente Codice della Strada e gli artt. 74 e 378 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Vista la legge 689/1981;

Visto l’art. 44 del T.U. della L.R.V. in materia di turismo 33/2002;



O R D I N A

Il divieto permanente 0/24 di attività di campeggio e di qualsiasi altra condotta riconducibile su tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio del comune di Ceggia ai seguenti veicoli roulottes, autocaravans, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati o trasformati per il pernottamento o a fini abitativi con lo scopo di campeggio o di attendamento che poggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo, con il ripristino immediato dello stato di marcia dei veicoli al fine di liberare la più presto l’area interessata. Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate ai titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.

Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

L’allontanamento immediato delle persone e lo sgombero di tutti i veicoli illegittimamente occupanti l’area in premessa indicata;

 La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del comune,  pubblicazione sul sito internet comunale, inviata in copia alla Prefettura di Venezia, alla Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave, alla Stazione Carabinieri di San Donà di Piave, alla Questura di Venezia, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesolo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di San Donà di Piave, pubblicizzata tramite mezzo stampa ed organi di informazione.

La posa della relativa segnaletica di divieto di campeggio, stazionamento e attendamento sarà posta a cura dell’ufficio tecnico, lavori pubblici, del comune di Ceggia su ogni strada di accesso al territorio comunale previo conseguimento di apposito nulla osta da parte degli enti proprietari per la rete viaria di competenza.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza si provvederà, coattivamente, con l’ausilio della forza pubblica, alla rimozione delle cose e si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Le cose saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

La Polizia Locale di Ceggia e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della Presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/1971 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Ceggia al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto od, in alternativa, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Ceggia potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In relazione al D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Ceggia può essere proposto ricorso in relazione alla natura della segnaletica stradale installata, da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura prevista dal D.P.R. 195/1992 Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

PER IL SINDACO
IL VICESINDACO
Graziano Vidali


 
Torna alla Home