ORDINANZA 2203/2016 NUOVI PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE

Pubblicata il 14/04/2016

Il giorno 14 aprile 2016 il Comune ha emesso la Ordinanza n. 2219 nella quale sono contenute delle indicazioni OBBLIGATORIE da seguire per cercare di combattere la diffusione della zanzara tigre.
Preghiamo pertanto la cittadinza a seguire queste istruzioni.

Il testo dell'ordinanza è il seguente:
Ordinanza n. 2219 del 13-04-2016
Oggetto: ANNULLAMENTO PRECEDENTE ORDINANZA N.2203 DEL 08/02/2016. NUOVI
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA
INSETTI VETTORI, ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE
I L S I N D A C O
Premesso che è consistente la diffusione della zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre) sul territorio
comunale, favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia negli ultimo decenni, con
aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;
Che, secondo quanto risulta dalla ”Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2014 e Piano di
sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2015" della Direzione Attuazione
Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto,
in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia
importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara
tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente
eziologico è vettore la zanzara comune (Culex pipiens);
Che, a causa dell’espansione dell’epidemia da Zika Virus nel continente americano, il Ministero della Salute
ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso
epidemie;
Considerato il notevole disagio prodotto dall’aggressività della zanzara tigre all’aperto ed in ore diurne nei
confronti dell'uomo e degli animali;
Rilevato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;
Dato atto che per il periodo maggio-novembre 2016 l’Amministrazione Comunale ha già provveduto con
specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi
contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente
attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la
proliferazione di detti insetti;
Che con Ordinanza n. 2203 del 08/02/2016 venivano individuati i provvedimenti per la prevenzione e il
controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre;
Che a seguito delle ultime indicazioni dell’ASL n.10 di San Donà di Piave con lettera prot.n. 21397 del
11/04/2016, pervenuta presso la sede Municipale in medesima data ed acquisita al protocollo generale del
Comune alla posizione numero 3960, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno sostituire il
provvedimento sopraccitato con il presente atto;
Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o
limitare la proliferazione della zanzara tigre;
Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie
a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;
Vista la Circolare del Ministero della salute “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori
2015”
Visto il “Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2015” della Direzione
Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;
COMUNE DI CEGGIA SINDACO n. 2219 del 13-04-2016 - pag. 2 - COMUNE DI CEGGIA
Visto il Piano Regionale di controllo delle malattie trasmesse da vettori 2015;
ORDINA
1) L’annullamento della precedente Ordinanza n. 2203 del 08/02/2016;
2) a tutta la cittadinanza di:
• Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi
l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
• Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile,
lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
• Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).
3) a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:
• Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree
esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di
aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del
prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo
ogni pioggia di forte intensità;
• Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da
esibire su richiesta delle autorità di controllo;
• Provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per
evitare che possano occultare microfocolai;
• Evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai
larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i
cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;
4) ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva
disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e
aree dismesse, di:
• mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di
raccolta d’acqua; .
5) ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per
allevamento, di:
• Curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche
temporanee, di acqua stagnante,
• Procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni
periodiche dei focolai larvali;
6) ai responsabili dei cantieri, di: .
• eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d’acqua occasionali;
• mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua
stagnante;
• procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle
aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua
di qualsiasi natura;
7) a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:
• conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo
averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi
che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
• eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati
da ogni contenuto di acqua;
• provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile
al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
SINDACO n. 2219 del 13-04-2016 - pag. 3 - COMUNE DI CEGGIA
8) a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la
rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti
urbani, di:
• procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle
aree interessate da dette attività,
• coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi
bacinelle ecc.),
• avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di
eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a
formarsi;
9) ai gestori dei cimiteri, di:
• qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere
riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad
ogni ricambio;
• eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi;
• in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
• tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in
modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
Precauzioni da adottare
Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto.
Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l’accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili
(caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell’acqua presente in focolai per i quali non è possibile
coprire e/o rimuovere si consiglia l’impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var.
israelensis.
In generale, nell’impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione
di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
AVVERTE
la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà
data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi
spazi.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge,
ovvero con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo quanto previsto
dal Regolamento Comunale.
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia
Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS n.10 nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia
giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all’Albo
Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di
particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali
scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti
adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con
separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.
SINDACO
MARIN MIRKO

Allegati

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Allegato Ord_2219_2016-zanzare-ceggia.pdf 65.01 KB

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