Ordinanza n. 1573 del 06-5-2009

 

Oggetto: Lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti.

 

IL DIRIGENTE .

Premesso che anche quest’anno come in passato, con l’approssimarsi della stagione estiva, si potrebbero verificare fenomeni di massiva infestazione di mosche in alcune aree comunali con conseguente disagio per i residenti e necessità per gli uffici preposti a intervenire successivamente per contenere e limitare il fenomeno.

Considerato che viceversa, la lotta contro le mosche andrebbe condotta con azioni preventive efficaci, sia da soggetti pubblici che dai singoli cittadini in modo da impedire lo sviluppo di focolai di infestazione massiva la cui eliminazione è possibile tempi lunghi e aggravio dei costi.

§         Ritenuta pertanto di prioritaria importanza individuare i siti di potenziale sviluppo di focolai esistenti sul territorio comunale da sottoporre ad interventi di bonifica e periodici trattamenti nel corso dell’intera stagione;

§         La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell’ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell’ambiente, solo in caso di necessità;

§         Il Comune garantisce la pulizia dell’abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante.

§         Visto il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della A.S.S.L. 10 “Veneto Orientale“;

§         Visto il D. Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni ;

§         Visto il D.M. 19/04/99 “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola”;

§         Visto il D.M. 07/04/06 ;

§         Visto il D. Lgs. 99/92 concernente la protezione del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

§         Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, 33 e sue modifiche ed integrazioni;

§         Vista la Legge Regionale 21/01/00 3;

§         Viste la D.G.R. 07/08/06, 2495 e la D.G.R. 07/08/07, 2439 e successive modifiche ed integrazioni;

§         Vista la D.G.R. 11/02/05, 338 aggiornamento direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici” così come modificata ed integrata dalla D.G.R. 18/03/05, 907 e dalla D.G.R. 07/06/05, 1269;

§         Visto il Regolamento di Igiene;

§         Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 267;

 

ORDINA

 

1.       In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;

2.       I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni.

3.       I proprietari di terreni incolti, devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.

4.       I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;

5.       I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all’ inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Assl. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conduttore dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc., devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.

6.       Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla DGR 2495/06 Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscidica non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati cosi come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (zone "A", "B" e C, esclusi i complessi edificati a uso non residenziale), l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di  spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla DGR 2495/06, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interramento, nel rispetto del Codice dì Buona Pratica Agricola D.M. 19/04/99, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l'ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

7.       Non è consentito il permanere di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a mt.100 dai centri abitati come individuati dalla perimetrazione del PRG. La distanza minima da rispettare per le case sparse è di 50 mt. e di mt. 25 da strade statali/regionali/provinciali/comunali e dai corsi d’acqua, I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e dì insetti, nonché la produzione di liquidi di sgrondo in caso di precipitazioni atmosferiche. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli di effluenti zootecnici (letame, lettiere avicole ecc.), potranno avere un volume massimo, calcolato, secondo i parametri della DGR 2495/06, e proporzionato alle dimensioni dell'appezzamento da concimare, in modo da non superare l'apporto di 170 kg./ha di azoto in zone vulnerabili e 340 kg./ha di azoto in zone non vulnerabili, che è comunque il massimo quantitativo di azoto distribuibile complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo. Detti cumuli non potranno permanere sul terreno per un periodo superiore a giorni 30 e non potranno essere effettuati per non più di due (2) anni consecutivi sullo stesso appezzamento. (per appezzamento si intende una porzione dì terreno ricavata dal frazionamento di un podere destinata ad una coltivazione particolare). E' ammesso l'accumulo dì letame o lettiere su un terreno adiacente l’appezzamento da concimare, nel caso in cui l’appezzamento ospiti colture arboree. Esclusioni dal campo di applicazione dell'ordinanza: sono esclusi dai vincoli dell'ordinanza: i compost provenienti da impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 22/97 e commercializzati conformemente alla legge 748/84; i concimi a matrice organica commercializzati conformemente alla legge 748/84 e derivati da processi di trasformazione e/o lavorazione dei residui organici.

8.       Che i titolari di PUA/PUAS (Piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui suinicoli devono comunicare preventivamente ai Comuni interessati l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interramento.

9.      Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e alla produzione di cattivi odori. L'accertamento  delle  violazioni al disposto della presente Ordinanza e demandato alla Polizia Municipale, ai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASSL n. 10, agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.