FONDO FSA AFFITTI 2021

Pubblicata il 30/10/2021

BANDO FSA 2021 – Comune di CEGGIA
 
E' indetto il bando, di cui alla DGR 24 agosto 2021, n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento
dei canoni di locazione per l’anno 2020 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi
dell’art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Il contratto di affitto, relativo all’anno 2020, per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti
nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di
residenza principale o esclusiva.
E’ ammessa un’unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la
famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell’anno 2020.
E’ ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all’affitto per lo stesso
nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.
Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il
conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di
presentazione della domanda:
A. Sia residente nel Comune;
B. Occupava, nell’anno 2020, l’alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di
contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n.
431/98;
C. Presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e
successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00;
D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
E. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure
istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi
5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
F. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2. Esclusione.
Sono esclusi i nuclei familiari:
A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
a) su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef
rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore a € 26.810,16
oppure
b) su almeno un alloggio la cui quota di possesso complessiva, ottenuta sommando le singole
quote di possesso dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.
In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell’autorità
giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto o il diritto di
abitazione sono assegnati al genitore superstite;
B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
C. Il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura inferiore al 16% e l’ISEEfsa sia superiore a euro
10.000,00;
D. Il cui canone annuo incida sull’ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico
ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell’affitto medio ricavato dalle domande, idonee per
situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C);
F. Qualora l’alloggio abbia una superfice netta che superi del 200% la superfice ammessa (vedi
calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell’anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dell’Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione
del reddito o della situazione economica familiare;
H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (vedi punto 5.A)

3. Altri vincoli e limiti.
A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo,
il canone e le spese sono considerati al 50%;
B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell’anno 2020, per i quali erano soddisfatti i
requisiti elencati al punto 1.
C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2020 nel caso sia stata inoltrata
richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più
domande queste saranno escluse. Ai fini dell’individuazione delle domande doppie non si
considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come “componente aggiuntivo” (allegato 2
DPCM 159/2013)
4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).
Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l’affitto è stimare quale affitto è in
grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e
tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l’affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è
superiore all’affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell’aiuto è data dalla
differenza fra l’affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve
essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l’affitto.
La detrazione per l’affitto ammessa varia in funzione dell’affitto contrattuale annuo, del numero di figli
conviventi e della capienza del ISR (reddito).
Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano
avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l’affitto ammessa.
Per calcolare l’affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l’ISEE al netto della detrazione per l’affitto,
in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare
(reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal
modo si può calcolare quale parte dell’affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al
contributo per l’affitto.
Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS a seguito di presentazione
della DSU nel corrente anno:
A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Per ottenere:
C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell’affitto goduta.
D. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell’importo ammesso a riparto.
L’importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato
come segue:
A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si
ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa
maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si
incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il reddito da
utilizzare per il calcolo del canone sostenibile è rappresentato dall’ISEfsa;
B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se
comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l’anno. Tali spese devono
risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell’alloggio per l’anno 2020. Il
canone non sostenibile è rappresentato dall’eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile.
L’importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
C. Qualora l’affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel
Comune, l’importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale
di supero dell’affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una
migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
a) con numero di componenti superiore a 5;
b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di
10.000,00 euro;
D. la superfice calpestabile dell’alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre
componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono
tale misura si opera una riduzione dell’importo calcolato come al punto precedente, in base al
rapporto fra l’eccedenza della superfice dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile
sia la superfice lorda, quella netta si ottiene riducendo la superfice lorda del 30%. Al fine di
tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l’esclusione
prevista al punto 2.F che la riduzione per superfice superiore a quella ammissibile non operano.
E. qualora l’alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola
riducendo del 50% il canone integrato;
F. infine, l’importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia
rappresentata dall’ISEEfsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale
percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a
20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per
ISEEfsa maggiori.;
G. Infine l’importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati
nell’anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.
A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti
(graduatoria).
B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria
degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far si
che l’importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DGR per rendere
significativo il contributo erogato.
C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e
ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l’affitto non cumulabili già ottenuti
dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
D. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l’affitto goduta in sede di dichiarazione dei
redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall’INPS e altri
contributi per l’affitto erogati da Regione e Comune.
E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del
conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della
morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve
essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale
abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell’alloggio.
F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l’approvazione della liquidazione dei
contributi da parte del Comune, l’importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata
dagli eredi sollevando nello stesso tempo l’Amministrazione da ogni possibile contenzioso in
materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della
dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi,
accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
G. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno
revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata
presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.
Le domande potranno essere presentate dal giorno 02 novembre 2021 al giorno 30 novembre 2021.

 
8. Modalità di presentazione delle domande.
A. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata
presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell’INPS. Il nucleo familiare della
DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda. La DSU va
presentata entro il 20 novembre 2021 per essere certi di ottenere la Attestazione ISEE da parte
dell’INPS entro la scadenza del Bando. Se presentata dopo tale termine l’attestazione potrebbe
non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.
B. Le domande potranno essere presentate, previa prenotazione ai numeri di telefono sotto indicati,
presso i seguenti uffici. Gli stessi uffici potranno raccogliere i dati delle domande tramite intervista
telefonica e raccogliere foto o copia del documento di identità tramite email o altro idoneo
strumento di comunicazione:
Servizi Sociali del Comune di Ceggia Tel. 0421/329621 e-mail: comuneceggia@comune.ceggia.ve.it
C. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento
d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo:
a) Comune di Ceggia, Piazza 13 Martiri n. 1 – 30022 Ceggia (VE).
b) Tramite email: comuneceggia@comune.ceggia.ve.it o pec
protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it
c) L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza
tramite posta, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo
giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.
D. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la
domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre
2000.
E. La domanda potrà essere presentata autonomamente dal cittadino tramite Smartphone, tablet o
PC accedendo all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html


9. Documentazione.
A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica
Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai
richiedenti extracomunitari, in base all’art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione
del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di
domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
B. Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli indicati al punto 8.A,
possibilmente con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso
di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.
In ogni caso la domanda può essere compilata dal richiedente e trasmessa via posta al Comune o
all’Ufficio delegato, debitamente sottoscritta allegando copia di documento d’identità in corso di
validità. In tale ultimo caso, l’Amministrazione non risponde dell’esclusione della domanda dovuta
a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne
impediscano l’inserimento. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o
email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure,
indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza
del bando (vedi punti 7 e 8.C) non sarà accolta.
C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali,
compili l’autocertificazione e la domanda con l’aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della
seguente documentazione:
a) contratto (contratti) di locazione registrato;
b) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento relativi all’anno 2020;
c) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di
rinnovo.
D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione
del modulo di domanda, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per
la raccolta delle domande (o pubblicati sul sito del Comune).

10. Ricorsi.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell’esito
dell’istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di
legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto
7.

11. Controlli.
A. L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni
presentate.
B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di
locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria
per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Privacy.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica
che:
A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente
Bando;
B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
C. Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla
domanda;
D. Titolare del trattamento è il Comune nella persona del responsabile del settore Giuliano Veneir
E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune,
che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda
(CAF, Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo
sulle autocertificazioni);
F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

 
Ceggia, 29 ottobre 2021

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