Carta Europea della DISABILITA'

Pubblicata il 12/05/2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre
2021, recante “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta
europea della disabilità in Italia” (c.d. Disability Card)

(link esterno al sito INPS)
SOMMARIO: La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su
base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi
della Strategia dell’Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità.
Con la legge n. 145/2018 (articolo 1, comma 563) è stata prevista
l’emanazione di un apposito decreto volto a definire i criteri per il
rilascio della Carta europea della disabilità in Italia. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020 sono stati
disciplinati i criteri per il rilascio della Carta a cura dell’INPS, nonché le
modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della
medesima. Con la presente circolare si illustrano le modalità di
presentazione della domanda all’INPS per ottenere la Carta della
disabilità, i soggetti legittimati alla richiesta, nonché le modalità di
distribuzione e di utilizzo della stessa.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
2. Modalità di presentazione della domanda
3. Soggetti legittimati alla richiesta della Carta
4. Caratteristiche e modalità di utilizzo della Carta. Tutela dei dati personali
5. Agevolazioni e riconoscimento in Paesi dell’Unione europea. Ambito di utilizzo
6. Periodo di validità
7. Smarrimento, furto, distruzione della Carta
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria
dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione
europea in materia di disabilità 2010-2020 ed è tesa a contribuire alla piena inclusione
delle persone con disabilità nella vita sociale della comunità, in coerenza e reciprocità
con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Per agevolare l'accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti
delle persone con disabilità, l’articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dall’articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto che
“con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività
culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono
determinate le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e
la distribuzione della stessa a cura dell’INPS”.
Per le stesse finalità, l'INPS consente alle pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali
e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e
capillarmente diffuse sul territorio, che erogano beni o servizi in favore delle persone
con disabilità, di accedere attraverso lo strumento della Carta alle informazioni
strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o
disabilità, su richiesta dell'interessato, in via temporanea e limitatamente al solo
disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi.
In attuazione del citato articolo 1, comma 563, è stato emanato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri per il rilascio della
Carta europea della disabilità in Italia”,chedisciplina i criteri per il rilascio della Carta a
cura dell’INPS, nonché le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo
della medesima.
2. Modalità di presentazione della domanda
Come indicato nel messaggio n. 853 del 22 febbraio 2022, il cittadino può presentare la
domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità utilizzando l’apposito servizio
online disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), accessibile direttamente dal
cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o
Carta Nazionale dei servizi (CNS).
La procedura per la presentazione della domanda visualizza automaticamente i dati
anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire:
una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà
successivamente stampata sulla Carta;
l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto
all’INPS;
i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle
d’Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di
invalidità, saranno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità
sulla conformità all'originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito
di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data
del rilascio del titolo.
Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda
deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o che
esercita le funzioni di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega
dell’identità digitale in uso (cfr. la circolare n. 127/2021 e il messaggio n. 171/2022)
oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può
essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di
associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del
canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità
digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione preventivamente abilitato ad
accedere agli archivi dell’Istituto e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di
possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
Si segnala, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione
di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del
richiedente (estratto dagli archivi dell’Istituto ed esposto, come già anticipato, in fase di
acquisizione).
3. Soggetti legittimati alla richiesta della Carta
La Carta verrà rilasciata dall’INPS a tutti i soggetti in condizione di disabilità media,
grave e di non autosufficienza appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.
Più precisamente, i soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:
invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
invalidi civili minorenni;
cittadini con indennità di accompagnamento;
cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
ciechi civili;
sordi civili;
invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o
con menomazioni dell’integrità psicofisica;
inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335;
cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili
nei propri archivi.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, l’INPS affida la produzione della
Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso il gestore Poste Italiane
S.p.A., provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo indicato nella
domanda.
4. Caratteristiche e modalità di utilizzo della Carta. Tutela dei dati personali
La Carta è realizzata su un supporto fisico mediante tecniche di stampa di sicurezza e
presenta le caratteristiche conformi alle indicazioni operative elaborate dalla
Commissione europea, ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo la normativa che
disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza e recapitata al
cittadino tramite il gestore Poste Italiane S.p.A.
Sulla Carta sono riportati i seguenti dati:
la fotografia del titolare;
nome, cognome e data di nascita;
numero seriale e data di scadenza del documento;
QR code contenente unicamente le informazioni relative all’esistenza della
condizione di disabilità.
É altresì riportata un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di
accompagnatore o di un maggiore sostegno.
Sulla Carta è stampata la scritta “Disability Card” in codice Braille per non vedenti e
ipovedenti.
La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni
previste e non è cedibile a terzi; viene esibita all’erogatore dei servizi e la sua
presentazione esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza
alle categorie sopra indicate.
L’erogatore, attraverso l’utilizzo di un lettore QR code (codice a barre bidimensionale) e
la digitazione del codice fiscale fornito dall’interessato, accede al servizio online di
verifica messo a disposizione dall’INPS, anche mediante smartphone e tablet.
L’utilizzo della Carta consente all’erogatore, con differenti livelli di sicurezza, i seguenti
accessi:
accesso di I Livello, in cui l’erogatore chiede la sola verifica della permanenza dello
stato di disabilità;
accesso di II livello, previsto per specifici servizi e prestazioni convenzionate, che
richiede l’inserimento dell’identità digitale da parte dell’erogatore.
L’accesso di II livello è possibile solo in presenza dell’interessato che fornirà il consenso
espresso mediante la comunicazione del codice OTP pervenuto sul proprio dispositivo
telefonico all’erogatore del beneficio.
Dopo l’inserimento dell’OTP, l’applicazione visualizza una pagina in cui l’erogatore è
tenuto a scegliere le informazioni che intende visualizzare tra le seguenti:
giudizio medico legale (desunto dal verbale di invalidità civile);
eventuale percentuale di invalidità civile (desunta dal verbale di invalidità civile);
eventuali benefici fiscali (desunti dal verbale di invalidità civile);
pensione percepita.
Dopo avere effettuato la scelta e avere espresso un’assunzione di responsabilità su tale
scelta, l’erogatore del beneficio potrà visualizzare le sole informazioni di dettaglio
corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.
I trattamenti dei dati personali sono posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità
di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, nonché in osservanza di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al
citato regolamento e al “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139. L’INPS, ai
sensi dell’articolo 13 del citato regolamento, rende all’interessato le informazioni sul
trattamento dei dati attraverso la pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito
istituzionale.
5. Agevolazioni e riconoscimento in Paesi dell’Unione europea. Ambito di utilizzo
Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per
le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e soggetti pubblici o privati coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa. Sul
sito istituzionale del Ministro per le Disabilità sono pubblicate le convenzioni e le
agevolazioni previste.
Attualmente la Carta viene riconosciuta oltre che sull’intero territorio nazionale anche
negli altri Paesi pilota del progetto “EU Disability Card”: Belgio, Cipro, Estonia,
Finlandia, Malta, Romania, Slovenia. La Commissione europea, entro il 2023, proporrà il
riconoscimento della Carta in tutti gli Stati membri.
6. Periodo di validità
La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità previste dall'articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento e, comunque, per
non più di dieci anni dal momento del rilascio. Resta fermo quanto previsto in materia di
revisione del requisito sanitario dal comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, in base al quale: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e
del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di
verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di
benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di
decesso dell'intestatario.
L'INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna della Carta, alla
verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché alla revoca
della stessa qualora accerti la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli
stessi. In tale caso l'INPS notifica all'interessato il provvedimento di revoca.
Nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio della Carta, il titolare a seguito di nuovo
accertamento sanitario rientri in una delle categorie che necessita di maggiore sostegno,
come individuate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 novembre 2020, l’INPS provvede alla sostituzione della Carta con i relativi
aggiornamenti.
7. Smarrimento, furto, distruzione della Carta
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può
presentare telematicamente una nuova richiesta all'INPS.
In caso di furto o smarrimento è necessario allegare alla richiesta una copia della
denuncia presentata alle Forze di polizia.
La richiesta di rilascio di una nuova Carta per i motivi indicati determina
automaticamente l'annullamento della precedente.
Il Direttore Generale  Vincenzo Caridi

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Allegato Circolare_numero_46_del_01-04-2022.pdf 108.81 KB

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