Chiarimenti della Prefettura di Venezia per le attivitā produttive, industriali e commerciali.

Pubblicata il 24/03/2020

COMUNICATO STAMPA

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 recate dal d.p.c.m. del 22 marzo 2020.
I chiarimenti della Prefettura di Venezia per le attività produttive, industriali e commerciali.
 
A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 le attività produttive industriali e commerciali fino al 3 aprile 2020 sono sospese tranne le seguenti:
  1. Attività comprese nell’allegato 1 al DPCM contrassegnate ognuna con il codice ATECO. Il Codice ATECO indicato senza ulteriori sottocodici comprende tutte le classificazioni di quel codice (struttura gerarchica) e quindi tutti i relativi sottocodici. Ad esempio il codice 01, comprende tutti i sottocodici 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7. Per queste attività non è previsto alcun adempimento a carico delle imprese.
 
  1. Servizi di pubblica utilità e servizi essenziali come individuati dalla Legge 146/1990 (Sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti, dogane, approvvigionamento energetico, risorse energetiche, risorse naturali, amministrazione della giustizia, trasporti, poste, telecomunicazioni, radio e TV, istruzione pubblica etc.) Sono esclusi i musei, gli altri istituti e luoghi di cultura e i servizi di istruzione a meno che non funzionino a distanza (art.1 comma 1 lettera e del DPCM) Anche per queste attività l’operatore economico dovrà comunicare al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva  le imprese o gli enti beneficiari dei prodotti o dei servizi collegati ai servizi di pubblica utilità o ai servizi essenziali con l’apposito modello predisposto dalla Prefettura di Venezia e scaricabile dal sito http://www.prefettura.it/venezia.
 
  1. Attività funzionali alla continuità delle filiere sopra indicate (art. 1 comma 1, lettera d del DPCM). Per dichiarare tali attività la Prefettura di Venezia ha predisposto un apposito modello di comunicazione scaricabile dal sito http://www.prefettura.it/venezia della Prefettura e a disposizione anche dalle associazioni di categoria. L’operatore è tenuto a compilarlo in modo che la Prefettura possa conoscere le imprese o gli enti beneficiari dei prodotti o dei servizi collegati alle filiere consentite. Qualora l’attività sia collegata ad una delle filiere delle attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta (silenzio-assenso) e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o commercializzare i suoi prodotti. La Prefettura risponderà solamente nel caso in cui non risconti un collegamento tra l’attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite.
 
  1. La produzione, trasposto, commercializzazione e consegna di farmaci, attrezzature sanitarie, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari (art. 1 comma 1, lettera f del DPCM). Per queste tipologie di attività non sono previsti adempimenti a carico delle imprese.
 
  1. Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. (Art. 1 comma 1, lettera f ultimo periodo del DPCM). Si tratta di una categoria residuale che consente alla Prefettura di poter ammettere tra le attività consentite anche quelle che non sono indicate nelle categorie precedenti ma che tuttavia sono importanti per far fronte all’emergenza. Anche per queste categoria di attività si consiglia di utilizzare il modello predisposto dalla prefettura indicando la continuità o comunque i collegamenti con le filiere produttive consentite.
 
  1. Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo la cui interruzione può generare danni all’impianto stesso o pericolo di incidenti. (Art. 1 comma 1 lettera g del DPCM) Anche per queste attività possono continuare ad essere esercitate comunicando, attraverso il modello predisposto dalla Prefettura, le condizioni di attività dell’impianto. La Prefettura risponderà soltanto in caso in cui ritenga di sospendere l’attività per mancanza dei requisiti. Le imprese che esercitano un servizio pubblico essenziali non sono tenute a fare alcuna comunicazione alla Prefettura.
 
  1. Attività dell’industria aerospaziale e della difesa nonché attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1 comma 1 lettera h del DPCM). Per le imprese che esercitano attività nelle filiere dell’industria aerospaziale, della difesa o di  impianti e servizi strategici per l’economia nazionale, deve essere richiesta l’autorizzazione al Prefetto della provincia dove sono ubicati gli impianti per poter continuare la produzione.
 
Nel caso in cui l’attività di un’impresa venisse sospesa ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 possono essere effettuate solamente le attività necessarie alla sospensione che comunque devono essere completate entro il 25 marzo 2020 compresa l’eventuale spedizione della merce in giacenza. Per le attivtà commerciali continuano ad operare le previsioni del DPCM 11 marzo 2020 nonché dell’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto del 20 marzo 2020.
 
 

Allegati

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